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Titolo IX-bis del codice penale,
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004)
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di  r.l.
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio
per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a.
15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o
dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000
euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se:
1) le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto
qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei
combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo,
organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le
seguenti: "… salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".
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